1. L'Osservatorio è dotato di personalità giuridica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ad esso attribuita la qualifica di fondazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
2. I compiti dell'Osservatorio riguardano:
a) l'intervento nella didattica e nelle iniziative culturali nonché nella formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
b) il censimento delle competenze e l'individuazione delle esigenze di aggiornamento e di formazione delle risorse umane da destinare all'informazione e alla comunicazione relative all'attività dei musei scientifici;
c) la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le amministrazioni di appartenenza, i settori culturali di competenza e il numero di visitatori in un anno, distinguendo, in tale ambito, i dati relativi alle scolaresche di ogni ordine e grado;
d) la raccolta dei profili dei musei scientifici di cui alla lettera c), avendo cura di acquisire le presentazioni degli stessi in formato sia elettronico sia cartaceo;
e) l'attuazione di interventi nei confronti dei musei scientifici inseriti nel catalogo di cui alla lettera c);
f) la trasmissione del catalogo compilato ai sensi della lettera c) ad entrambi
g) la raccolta, con periodicità annuale, dei programmi e delle relazioni di attività, elaborati e svolti dai musei scientifici;
h) l'integrazione delle relazioni di cui alla lettera g), corredandole dei dati concernenti la frequentazione dei musei scientifici stessi, il bilancio delle iniziative culturali adottate, la quantità di copie delle pubblicazioni distribuite al pubblico, l'elenco dei collaboratori che hanno cooperato, a titolo gratuito e volontariamente, alla gestione dei musei;
i) il monitoraggio delle attività di ricerca scientifica museologica.